Con la riforma fiscale attuata dal D.Lgs. 216/2023, il panorama per i professionisti e i lavoratori autonomi è significativamente mutato, con effetti diretti sulla compilazione del Modello REDDITI 2025 (periodo d’imposta 2024). La novità più rilevante è l’introduzione del principio di onnicomprensività del reddito, che estende la base imponibile ben oltre i semplici compensi. Secondo questo principio, ogni somma o valore percepito in relazione all’attività professionale, a qualunque titolo, concorre a formare il reddito imponibile.
Questa trasformazione rende la determinazione del reddito professionale più analoga a quella del reddito d’impresa. Di fronte a questo nuovo scenario, è fondamentale per ogni professionista comprendere le nuove regole di deducibilità, con un’attenzione particolare a due aree chiave: le spese per la manutenzione dello studio e il trattamento fiscale delle plusvalenze generate dall’acquisto di crediti d’imposta. Analizziamo nel dettaglio come orientarsi per una corretta pianificazione fiscale.
Come dedurre le spese di manutenzione dello studio professionale?
La gestione fiscale delle spese di manutenzione dello studio ha subito una profonda e vantaggiosa revisione, abbandonando un sistema che risultava spesso penalizzante. La normativa precedente, infatti, limitava la deduzione immediata di tali costi al 5% del valore dei beni ammortizzabili, un tetto molto restrittivo per i professionisti, che li obbligava a ripartire l’eccedenza in quote costanti nell’arco di cinque anni.
La nuova disciplina, applicabile dal 2024, introduce una distinzione più chiara e favorevole, basata sulla natura dell’intervento.
- Spese di Manutenzione Ordinaria Le spese per interventi di manutenzione ordinaria, come la tinteggiatura, le riparazioni di piccola entità o la sostituzione di finiture, sono ora interamente deducibili nell’anno in cui vengono sostenute, applicando il principio di cassa. Viene così eliminato il restrittivo plafond del 5%.
- Esempio pratico: Un architetto che spende 3.000 euro per imbiancare le pareti del proprio studio potrà dedurre l’intera cifra nel Modello Redditi dell’anno in cui ha effettuato il pagamento.
- Spese di Manutenzione Straordinaria e Ristrutturazione Per le spese di manutenzione straordinaria, ammodernamento e ristrutturazione, come definite dal Testo Unico dell’Edilizia (DPR n. 380/01) – ad esempio, il rifacimento degli impianti o interventi strutturali – la deducibilità è ripartita in sei quote annuali costanti: una nell’anno di sostenimento della spesa e le altre cinque nei periodi d’imposta successivi.
È importante sottolineare che, in caso di immobili a uso promiscuo (utilizzati sia per l’attività professionale che per uso personale), la deduzione per tutte le spese di manutenzione, sia ordinarie che straordinarie, è ridotta al 50%.
Come si tassano le plusvalenze da acquisto di crediti d’imposta?
L’applicazione più significativa del nuovo principio di onnicomprensività riguarda la tassazione delle plusvalenze derivanti dall’acquisto di crediti d’imposta. Con l’interpello n. 171/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale, a partire dal 2024, del provento che un professionista genera acquistando crediti fiscali (come quelli dei bonus edilizi) a un prezzo inferiore al loro valore nominale.
Questo differenziale positivo non è più fiscalmente irrilevante, ma viene considerato a tutti gli effetti reddito da lavoro autonomo.
La gestione fiscale di queste operazioni segue un preciso criterio temporale basato sul principio di cassa:
- Deducibilità del costo: Il costo sostenuto per l’acquisto del credito è deducibile nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento.
- Tassazione del provento: Il valore nominale del credito concorre a formare il reddito nel momento in cui viene effettivamente utilizzato in compensazione tramite modello F24 per il pagamento delle imposte.
In questo modo, la tassazione del guadagno viene distribuita lungo lo stesso orizzonte temporale di utilizzo del credito.
- Esempio pratico: Un professionista acquista un credito d’imposta dal valore nominale di 10.000 euro, pagandolo 7.500 euro. Il credito è utilizzabile in dieci rate annuali da 1.000 euro.
- Nel Modello Redditi dell’anno di acquisto, il professionista dedurrà il costo di 7.500 euro.
- Successivamente, per ciascuno dei dieci anni in cui utilizzerà la rata da 1.000 euro in compensazione, dovrà dichiarare 1.000 euro come componente positivo del proprio reddito da lavoro autonomo.
E per i crediti acquistati prima della nuova norma?
Un caso particolare e di grande interesse riguarda i crediti d’imposta acquistati prima dell’entrata in vigore del principio di onnicomprensività, ma le cui compensazioni avvengono negli anni successivi, sotto la vigenza della nuova normativa.
Secondo le regole precedenti, il costo di acquisto di tali crediti era considerato indeducibile, in quanto l’operazione non generava reddito imponibile. Qui interviene un fondamentale principio di coerenza fiscale, il cosiddetto principio di simmetria, supportato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Tale principio stabilisce che il trattamento fiscale dei componenti positivi e negativi di reddito correlati deve essere omogeneo.
Di conseguenza, se il costo sostenuto in passato è fiscalmente indeducibile, per simmetria anche i proventi che ne derivano (ovvero il valore nominale dei crediti utilizzati in compensazione negli anni successivi) dovrebbero essere considerati fiscalmente irrilevanti. In sostanza, l’impossibilità di dedurre il costo in origine dovrebbe comportare la non tassabilità del conseguente provento, evitando così un’asimmetria che risulterebbe ingiustamente penalizzante per il contribuente.