Interventi agevolabili

Il bonus verde consiste in una detrazione dall’IRPEF del 36% delle spese documentate sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili.
Sono agevolabili anche le spese di progettazione e manutenzione purché connesse a tali interventi.
La detrazione è riconosciuta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e ai familiari conviventi dei predetti possessori o detentori.
Lo sconto spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile: in tale ipotesi, la detrazione compete al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
N.B. La detrazione spettante è ridotta al 50% se gli interventi di sistemazione a verde e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale.
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13/E/2019, sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. È ammissibile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.
La realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali.
Per l’acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione dell’area verde, il contribuente può rivolgersi a fornitori diversi.

Interventi esclusi

La detrazione, invece, non spetta per le spese sostenute per i lavori in economia, ossia realizzati direttamente dal contribuente.
Sono, inoltre, esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti.

Importo massimo detraibile

La detrazione – da ripartire in 10 quote annuali di pari importo – va calcolata su un importo massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare.
Ai sensi della circolare n. 13/E/2019, detto limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento. Pertanto, al contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte.
In caso di interventi di sistemazione a verde eseguiti sulle le parti comuni di edifici condominiali la detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Esempio
Quindi, ad esempio, il contribuente proprietario di una unità immobiliare facente parte di un condominio che effettua lavori di sistemazione a verde sia sulla propria unità immobiliare che sulle parti condominiali, ha diritto a calcolare la detrazione su un importo pari a 5.000 euro per le spese effettuate sul proprio immobile e 5.000 euro per la parte di competenza delle spese condominiali.
La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) ridotte nella misura del 50%.
In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

Modalità di pagamento

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.
In particolare, come indicato nella circolare n. 13/E/2019, tali pagamenti possono essere effettuati:
– a mezzo di assegni bancari, postali o circolari non trasferibili;
– con modalità informatizzate come ad esempio carte di credito, bancomat, bonifici bancario o postale.

Documentazione conservare

Secondo quanto specificato nella suddetta circolare n. 13/E/2019, per usufruire della detrazione, il contribuente deve conservare la seguente documentazione:
– fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili. Nel documento di spesa deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e la descrizione dell’intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili;
– documentazione attestante il pagamento delle spese (assegni bancari, postali o circolari non trasferibili o con modalità informatizzate come ad esempio carte di credito, bancomat, bonifici);
– autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;
– dichiarazione dell’amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione;
– in mancanza del codice fiscale del condominio minimo (edificio composto da un numero non superiore a 8 condòmini), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.