Dal 1° gennaio 2019, con il recepimento della direttiva UE 2016/1065 tramite il DLgs. 141/2018, l’ordinamento fiscale italiano dispone di regole precise per il trattamento IVA dei buoni-corrispettivo, comunemente noti come “voucher”. Le nuove disposizioni, inserite nel DPR 633/72 agli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater, hanno fatto chiarezza su uno strumento sempre più diffuso nella vita commerciale quotidiana.
Che cos’è un buono-corrispettivo?
Il buono-corrispettivo è uno strumento — fisico o digitale — che incorpora l’obbligo di essere accettato come corrispettivo, anche parziale, per la cessione di beni o la prestazione di servizi. Perché uno strumento rientri in questa definizione, deve indicare con chiarezza i beni o i servizi cui dà diritto, oppure l’identità dei soggetti che li forniranno, unitamente alle condizioni generali di utilizzo.
Non ogni strumento che assomiglia a un buono rientra in questa disciplina. Restano esclusi: gli strumenti di puro pagamento (come le carte prepagate), i titoli di trasporto e di accesso a eventi o luoghi culturali, i francobolli e i buoni sconto, che riducono il prezzo ma non costituiscono corrispettivo autonomo.
Il voucher monouso (art. 6-ter DPR 633/72)
Un buono-corrispettivo è classificato come monouso quando, al momento della sua emissione, è già nota la disciplina IVA applicabile all’operazione sottostante: si conosce cioè il tipo di bene o servizio, l’aliquota applicabile e il luogo di tassazione.
Dal punto di vista fiscale, il principio cardine è che ogni trasferimento del voucher monouso costituisce già effettuazione dell’operazione ai fini IVA. Questo significa che l’imposta è dovuta nel momento in cui il buono cambia di mano, indipendentemente dal fatto che il bene venga consegnato o il servizio venga prestato in un momento successivo. La consegna materiale del bene o l’esecuzione del servizio, al momento del riscatto, non produce ulteriori effetti ai fini IVA.
Nel caso in cui il soggetto che effettua la prestazione finale sia diverso dall’emittente del voucher, la cessione del buono si considera comunque effettuata nei confronti dell’emittente, con piena rilevanza IVA.
La base imponibile è costituita dal corrispettivo ricevuto per la cessione del voucher.
Il voucher multiuso (art. 6-quater DPR 633/72)
Un buono-corrispettivo è classificato come multiuso quando, al momento dell’emissione, non è ancora determinabile la disciplina IVA applicabile: si pensi a una carta regalo utilizzabile in un punto vendita che commercializza beni soggetti ad aliquote differenti.
In questo caso, il meccanismo di tassazione è radicalmente diverso: i trasferimenti del voucher prima del suo utilizzo finale non hanno rilevanza IVA. L’imposta sorge soltanto nel momento in cui il buono viene accettato come corrispettivo per la cessione del bene o la prestazione del servizio, secondo le regole ordinarie dell’art. 6 del DPR 633/72.
Fanno eccezione i servizi di distribuzione e intermediazione connessi al voucher multiuso: questi sono autonomamente soggetti a IVA, con base imponibile pari alla differenza tra il valore monetario del buono e l’importo corrisposto per il suo trasferimento.
Per quanto riguarda la base imponibile al momento del riscatto, si assume il corrispettivo originariamente pagato per il buono oppure, in mancanza di tale informazione, il valore monetario del buono al netto dell’IVA. In caso di utilizzo parziale, la base imponibile è proporzionalmente ridotta.
Fattispecie che restano fuori dalla nuova disciplina
Il legislatore ha confermato che alcune categorie di strumenti continuano a seguire le proprie regole specifiche:
I buoni pasto rimangono assoggettati alla disciplina IVA prevista per i servizi sostitutivi di mensa aziendale, regolata dal DM 7.6.2017 n. 122.
Le ricariche telefoniche e i codici di accesso a servizi di telecomunicazione e telematica continuano a essere disciplinate dal regime monofase di cui all’art. 74, co. 1, lett. d), del DPR 633/72, con IVA assolta una sola volta dal titolare della concessione o autorizzazione.
Riepilogo delle differenze principali
La distinzione tra voucher monouso e multiuso ha conseguenze pratiche rilevanti per le imprese che emettono o distribuiscono questi strumenti. Con il monouso, l’IVA è dovuta a ogni passaggio del buono; con il multiuso, l’imposta è differita al momento dell’effettivo utilizzo. Una corretta classificazione del voucher al momento dell’emissione è quindi fondamentale per una gestione fiscale conforme alla normativa vigente.