Benefici prima casa: si perdono per mancato trasferimento nel Comune anche se l’immobile è inabitabile

Con Sentenza 31 ottobre 2019, n. 28061 la Corte di Cassazione ha chiarito che perde le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa il contribuente che non trasferisce la propria residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto.
Accolto infatti il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che aveva intimato ad un contribuente il recupero delle maggiori imposte a seguito dell’acquisto agevolato di un immobile da adibire a prima casa. Il contribuente non vi aveva infatti trasferito la residenza entro i 18 mesi, sostenendo che il tardivo trasferimento era legato a ritardi burocratici e nei lavori di ristrutturazione, risultando l’immobile ancora non abitabile.
La Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 1 – Nota 2-bis parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, il riconoscimento delle agevolazioni è subordinato al fatto che l’immobile si trovi nel Comune di residenza del soggetto o che quest’ultimo trasferisca la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione entro il termine di 18 mesi dall’acquisto, e come già in passato emerso, non necessariamente nell’immobile stesso. Non rileva quindi il fatto che l’immobile sia inabitabile, riconoscendo sufficiente il requisito di residenza all’interno dello stesso Comune per poter usufruire delle agevolazioni fiscali.

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