Riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.
In particolare tale agevolazione, con effetto dal 1° gennaio 2019:
- è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31 ottobre 2018;
- riguarda le estromissioni poste in essere dal 1° gennaio al maggio 2019;
- richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:
- nella misura del 60% entro il 30 novembre 2019;
- il rimanente 40% entro il 16 giugno 2020.
L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.