Regime forfetario: partecipazione in Srl come causa di esclusione

In sede di approvazione della legge (L. 30.12.2018, n. 145) il testo definitivo (art. 1, c. 9) stabilisce che non possono aderire al regime forfetario “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni …… che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.
La partecipazione a una Srl escludone il socio dal regime forfetario in due casi:
– Deve essere una partecipazione di controllo. Si intende la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure la disponibilità di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria oppure l’esercizio di un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali (art. 2359 C.C.).
– L’attività economica svolta dalla Srl sia riconducibile a quella svolta dai lavoratori autonomi, condizione che, in mancanza di specifiche prescrizioni normative, si ritiene possa essere accertata mediante il confronto e la verifica della corrispondenza tra il codice attività Ateco 2007 attribuito alla Srl con quello del lavoratore autonomo, codice previsto dall’allegato 4 alla L. n. 190/2014 per la definizione dei coefficienti di redditività specifici per le diverse attività economiche.

Quindi il lavoratore autonomo aderente al regime forfetario può detenere partecipazioni non di controllo in Srl sia che svolga attività economiche simili alla sua o meno, oppure partecipazioni di controllo in Srl che esercitano attività diverse dalla propria.

Ci si chiede però cosa potrebbe accadere a qual socio di Srl che detiene “solo” il 49% delle quote ma che è anche amministratore della società…..