La soglia di 10.000 € ritorna al modulo RW, ma solo per i conti correnti

Importo da non superare nel corso del periodo d’imposta.

Con una modifica inserita nella legge di conversione del DL 4/2014, approvata in via definitiva ieri dal Senato e in attesa di essere pubblicata in G.U., viene reintrodotto un limite quantitativo che consente di beneficiare dell’esonero dalla compilazione del modulo RW.

In particolare, attraverso l’integrazione dell’art. 4 del DL 167/90, vengono meno gli obblighi di monitoraggio fiscale per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 10.000 euro.
Tale previsione va a modificare quanto stabilito dalla L. 97/2013, che aveva soppresso il limite di 10.000 euro al di sotto del quale il modulo RW non doveva essere compilato.

Di conseguenza, prima della novella in argomento, le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali erano tenuti alla compilazione del modulo RW di UNICO 2014 anche per monitorare i conti correnti esteri che presentano saldi non significativi.

Per ragioni di semplificazione, la dottrina ha auspicato da più parti che fosse introdotta una soglia di significatività al di sotto della quale scattasse l’esonero. In una prima ipotesi, si pensava infatti che si potesse utilizzare il limite di 15.000 euro previsto dalla disciplina sull’antiriciclaggio o che il “vecchio” limite di 10.000 euro fosse applicabile in via interpretativa.
La questione era stata successivamente risolta dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 38 del 23 dicembre 2013, dove è stato esplicitamente chiarito che, rispetto alla disposizione anteriore alla L. 97/2013, non risultavapiù previsto
alcun limite di importo al di sopra del quale vige l’obbligo dichiarativo.

Accolte successivamente le istanze degli operatori introducendo la soglia di 10.000 euro solo con riferimento ai depositi ed ai conti correnti esteri, escludendone però le altre attività finanziarie e patrimoniali (titoli, partecipazioni, immobili, barche ecc.) soggette al monitoraggio fiscale.
Resta il fatto che la modifica normativa in commento risulta quantomeno opportuna: essa può consentire ai contribuenti che non possiedono veri e propri investimenti all’estero, ma solo piccoli depositi di non dover compilare il modulo RW.

Passando all’analisi della “nuova” soglia di 10.000 euro relativa ai depositi ed ai conti correnti bancari, essa sembrerebbe applicarsi all’ammontare complessivo dei conti detenuti all’estero. Di conseguenza, laddove si detenessero due conti correnti, per ipotesi, il primo in Austria ed il secondo in Brasile, rispettivamente con depositi pari a 5.000 e 6.000 euro, essi dovrebbero essere indicati entrambi nel modulo RW.

Nel RW va anche l’IVAFE

Potrebbe accadere, tuttavia, che le semplificazioni in argomento vengano vanificate dalle disposizioni in materia diIVAFE (si veda anche “Rapporti complicati tra RW e IVAFE in UNICO 2014” del 19 marzo 2014). Quest’ultima imposta, infatti, deve essere liquidata all’interno del modulo RW per i conti correnti con giacenza fissa superiore a 5.000 euro; si verrebbe a creare, quindi, un complesso coordinamento tra la disciplina sul monitoraggio fiscale e quella dell’IVAFE.

Esempio:
– 11 conti correnti aventi ciascuno giacenza media di 1.000 euro: dovrebbero essere indicati nel modulo RW ma non scontano l’IVAFE;
– oppure un conto corrente con giacenza media di 9.000 euro che non supera mai i 10.000 euro nel corso del periodo di imposta: esso deve essere indicato nel modulo RW per liquidare l’IVAFE pari a 34 euro, ma sarebbe esonerato dagli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale.

Un tema importante sull’introduzione della nuova soglia di 10.000 euro è poi quello della decorrenza. La nuova norma entra in vigore nel 2014, per cui non è chiaro se possa essere già applicabile (come si auspica) in sede di presentazione di UNICO 2014 oppure occorre attendere UNICO 2015 per beneficiare delle nuove semplificazioni introdotte.

Sempre in materia di monitoraggio fiscale, è stato confermato lo stralcio della norma sulla “voluntary disclosure” (si veda “Stralciata la voluntary anche se prima degli sconti servono certezze del 12 marzo 2014). L’eliminazione è motivata dal fatto che si vorrebbero rivedere gli elementi premiali dell’istituto al fine di renderlo maggiormente appetibile per i destinatari; pertanto, in tempi brevi potrebbe venire alla luce un nuovo provvedimento per la regolarizzazione dei capitali illecitamente detenuti all’estero.
Tra le ipotesi sul tavolo vi è quella di introdurre un’aliquota forfetaria che si attesta tra il 20 e il 26%, che comunque sarebbe di molto superiore a quelle precedentemente previste per gli scudi fiscali.