SPESOMETRO 2018

Si riepilogano di seguito tutte le scadenze spesometro relative ai dati delle fatture emesse e ricevute nel 2018:

Periodo Scadenza spesometro 2018 trimestrale Scadenza spesometro 2018 semestrale
Primo trimestre 31 maggio /
Secondo trimestre 30 settembre 30 settembre – esercizio opzione invio semestrale
Terzo trimestre 30 novembre /
Quarto trimestre 28 febbraio anno successivo 28 febbraio anno successivo – esercizio opzione invio semestrale

Ecco invece le scadenze dello spesometro previste nel 2018 relative ai dati delle fatture emesse e ricevute nel semestre 2017:

Periodo Scadenza spesometro 2017
Primo semestre 2017 correzione dati senza sanzioni entro il 6 aprile 2018 (scadenza post-proroga)
Secondo semestre 2017 6 aprile 2018 (scadenza post-proroga)

Istruzioni spesometro 2018: novità DL 148/2017

Vediamo di seguito quali sono le novità in merito alle istruzioni per l’invio e la compilazione dello spesometro 2018 alla luce delle modifiche previste dal Decreto Legge fiscale 148/2017.

Il cosiddetto spesometro light dovrà essere indicato seguendo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 5 febbraio 2018.

In merito ai dati delle fatture emesse e ricevute da trasmettere viene previsto che i contribuenti possano optare per l’invio di un numero inferiore di informazioni, limitate a:

  • partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni;
  • data e numero della fattura;
  • base imponibile;
  • aliquota applicata;
  • tipologia dell’operazione ai fini dell’IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.

Per quanto riguarda le mini-fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente è facoltà del contribuente trasmettere i dati del documento riepilogativo.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prevede che per le “mini-fatture” di importo inferiore ad euro 300 registrate cumulativamente è possibile comunicare i dati relativi al singolo documento riepilogativo.

Nel dettaglio, per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse, i dati da comunicare sono:

  • il numero e la data del documento;
  • la partita IVA del cedente/prestatore;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

In merito ai documenti riepilogativi delle fatture ricevute, i dati da comunicare con lo spesometro sono:

  • il numero e la data di registrazione del documento;
  • la partita IVA del cessionario/committente;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Per le istruzioni relative a compilazione e soggetti obbligati i lettori possono far riferimento all’articolo con le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Novità soggetti esonerati spesometro 2018

Ulteriore novità riguarda i soggetti esonerati dall’invio dello spesometro 2018.

Il comma 3, art. 1 ter del DL fiscale collegato alla Manvora 2018 estende l’esonero dalla trasmissione alle amministrazioni pubbliche, in merito ai dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

Il comma successivo, invece, esonera dalla comunicazione dei dati dello spesometro 2018 i produttori agricoli esonerati ai sensi dell’art. 34, comma 6 del DPR 633/72 situati in zone montane.

Al netto delle novità introdotte, restano esonerati dall’obbligo di invio telematico dello spesometro 2018:

  • contribuenti nel regime forfettario;
  • contribuenti minimi;
  • produttori agricoli in regime di esonero delle zone montane;
  • la Pubblica Amministrazione e le Amministrazioni autonome;
  • i contribuenti titolari di partita IVA che hanno aderito alla fatturazione elettronica.