La riforma delle sanzioni tributarie dal 2016.

Il D.Lgs. n. 158/2015 ha riformato il sistema delle sanzioni amministrative tributarie, la cui efficacia, inizialmente postergata al 1° gennaio 2017, è stata anticipata dalla legge Stabilità 2016 al 1° gennaio 2016.

Le nuove disposizioni saranno, quindi, immediatamente applicabili da quest’anno, con piena operatività del favor rei. Il nuovo regime prevede, in generale, una riduzione del carico sanzionatorio fino alla metà del minimo della sanzione in presenza di circostanze che la rendono spropositata rispetto al fatto commesso. Di fatto non è più richiesto che le circostanze siano eccezionali. All’opposto, la sanzione è aumentata sino alla metà nei confronti di chi, nei 3 anni precedenti, è recidivo nel aver commesso violazioni della stessa indole, a meno che le stesse siano state oggetto di accertamento con adesionemediazione o conciliazione giudiziale.

Importanti novità si rilevano anche in materia di cumulo giuridico e sospensione dei rimborsi. Dal 2016, infatti, il cumulo giuridico si renderà applicabile limitativamente al singolo tributo e al singolo periodo d’imposta, oltre che in caso di accertamento con adesione, anche in presenza di mediazione tributaria e conciliazione giudiziale. La sospensione dei rimborsi, invece, si renderà applicabile non più solo agli atti sanzionatori ma anche agli avvisi di accertamento.

Iniziamo ad analizzare le principali novità in materia, partendo dalle imposte sui redditi e dall’Irap.

In caso di omessa dichiarazione la sanzione varia dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di € 250. In assenza d’imposte dovute la sanzione varia da € 250 a € 1.000. In presenza di redditi prodotti all’estero permane la consueta maggiorazione di 1/3 della sanzione. Se la dichiarazione è presentata entro il termine per l’invio di quella per l’anno successivo e comunque prima dell’inizio di un accertamento, la sanzione è dimezzata, e varia quindi dal 60% al 120% delle imposte, con un minimo di € 200. In assenza di imposte, la sanzione andrà da un minimo di € 150 ad un massimo di € 500. Le sanzioni fisse applicabili quando non sono dovute imposte, possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

In presenza di dichiarazione infedele se è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Analoga sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se attribuite in sede di ritenuta alla fonte. La sanzione è aumentata dal 135% al 270% quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Per l’omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero, con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi, si applica ancora l’aumento di 1/3.  In assenza di documentazione falsa o raggiri, la sanzione è ridotta di 1/3 quando la maggiore imposta o il minor credito sono complessivamente inferiori al 3% dell’imposta e del credito dichiarati, e comunque complessivamente inferiori a € 30.000.

La sanzione da dichiarazione infedele è ridotta di 1/3 quando l’infedeltà deriva dall’errata imputazione temporale, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente. In assenza di danni per l’Erario, la violazione del principio della competenza fiscale sarà sanzionabile in misura fissa pari a € 250.

In presenza di canone di locazione immobiliare a uso abitativo non dichiarato o dichiarato in misura inferiore a quella effettiva, se si è optato per la cedolare secca, le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione sono raddoppiate, potendo variare dal 240% al 480% dell’imposta in caso di omessa dichiarazione del canoneoppure dal 180% al 360% in caso di infedele dichiarazione del medesimo. L’omessa denuncia delle situazioni che danno luogo ad aumenti del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni è punita con una sanzione da € 250 a € 2.000. Tale regime sanzionatorio non è applicabile alle locazioni stipulate nell’esercizio d’imprese, arti e professioni, riguardando esclusivamente i redditi fondiari.

In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento (c.d. transfer price), da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione per dichiarazione infedele non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione deve darne apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria, in assenza della quale si renderà applicabile la sanzione per dichiarazione infedele.

Nei casi, ad esempio, di opzione per il consolidato fiscale, società non operative, aiuto alla crescita economica, interruzione tassazione di gruppo prima del triennio, partecipazioni acquisite per recupero crediti, la mancata indicazione in dichiarazione della mancata presentazione dell’interpello oppure dell’ottenimento di risposta negativa, è sanzionata in misura fissa da € 2.000 a € 21.000.

In materia di scomputo delle perdite, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati le perdite fiscali relative al periodo d’imposta oggetto di accertamento e fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che residuano, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, intendendosi per tali quelle che erano utilizzabili alla data di chiusura del periodo d’imposta oggetto di accertamento. In tal caso il contribuente dovrà presentare un’istanza entro il termine di proposizione del ricorso, i cui termini saranno sospesi per 60 giorni. Ricevuta l’istanza, l’Agenzia delle Entrate procederà al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni, e comunicherà l’esito entro 60 giorni al contribuente. A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili, l’Amministrazione finanziaria provvede a ridurre l’importo delle perdite riportabili nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede alla rettifica.

In questa sede vedremo le nuove modifiche apportate all’impianto sanzionatorio del comparto IVA.

In caso di omessa dichiarazione la sanzione varia dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di € 250. In assenza d’imposte dovute la sanzione varia da € 250 a € 2.000. Se la dichiarazione è presentata entro il termine per l’invio di quella per l’anno successivo e comunque prima dell’inizio di un accertamento, la sanzione è dimezzata, e varia quindi dal 60% al 120% delle imposte, con un minimo di € 200. In assenza di imposte, la sanzione andrà da un minimo di € 150 ad un massimo di € 1.000.

In presenza di dichiarazione infedele, se dalla dichiarazione risulta un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La sanzione è aumentata della metà, dal 135% al 270%, quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. In assenza di documentazione falsa o raggiri, la sanzione è ridotta di 1/3 quando la maggiore imposta o la minore eccedenza detraibile o rimborsabile è complessivamente inferiore al 3% dell’imposta o dell’eccedenza dichiarati, e comunque complessivamente inferiori a € 30.000.

Nel caso di una richiesta di rimborso Iva non spettante in assenza dei presupposti dell’art. 30 D.P.R. n. 633/72, è prevista la sanzione del 30% del credito rimborsato.

Per la mancata presentazione o con indicazioni incomplete o inesatte della dichiarazione d’inizio, variazione e cessazione attività si applica la sanzione da € 500 a € 2.000. La medesima sanzione è applicabile anche alla dichiarazione per l’identificazione ai fini IVA dei soggetti non residenti.

In caso di dichiarazioni d’intento, si applica la sanzione da € 250 a € 2.000 al fornitore che effettua operazioni non imponibili ex art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. n.633/72 prima di aver ricevuto dall’esportatore abituale la dichiarazione di intento e di aver riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

La sanzione per errata documentazione o registrazione delle operazioni imponibili varia dal 90% al 180%dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio, con un’imposta minima pari a € 500. La stessa sanzione è applicabile nel caso d’indicazione nella documentazione e nei registri di un’imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da € 250 a € 2.000quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Alle violazioni relative alla documentazione o registrazione delle operazioni non imponibili, esenti, non soggette IVA rimane applicabile la sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con imposta minima pari a € 500. Se la violazione non rileva nemmeno ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione fissa da € 250 a € 2.000. Medesima sanzione è applicabile anche alle operazioni soggette a inversione contabile.

La mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o DDT o l’emissione per importi inferiori rimane soggetta alla sanzione del 150% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con imposta minima pari a € 500. Se non constano omissioni e annotazioni, la mancata tempestiva richiesta d’intervento per la manutenzione è punita con sanzione da € 250 a € 2.000.

La sanzione per l’indebita detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa è pari al 90% della stessa.

Il cessionario o il committente che, nell’esercizio d’imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, rimane soggetto alla sanzione, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, pari al 100% dell’imposta, con un minimo di € 250, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione.

Se il cessionario/committente omette gli adempimenti connessi all’inversione contabile (reverse charge) è prevista la sanzione fissa da € 500 a € 20.000. Qualora, però, l’operazione non risulti nemmeno dalla contabilità tenuta ai sensi del D.P.R. n.600/73, la sanzione è elevata ad una misura compresa tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di € 1.000. Al cessionario/committente, inoltre, si applicano le sanzioni da indebita detrazione e da dichiarazione infedele per l’imposta che non avrebbe potuto detrarre.

Al cedente/prestatore che omette la fatturazione di operazioni soggette a reverse charge è irrogabile la sanzione compresa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati, oppure da € 250 a € 2.000, se la violazione non rileva né ai fini IVA né ai fini delle imposte sul reddito. Se il cedente/prestatore non emette fattura o la emette in maniera errata il cessionario/committente deve regolarizzare entro i 30 giorni decorrenti dallo spirare dei 4 mesi da quando l’operazione avrebbe dovuto essere fatturata o dalla fatturazione irregolare, presentando un’autofattura in duplice esemplare. In assenza di regolarizzazione da parte del cessionario (autofatturazione) si applica la sanzione fissa da € 500 a € 20.000. Se l’operazione non risulta nemmeno dalla contabilità tenuta ai sensi del D.P.R. n. 600/73, la sanzione è elevata ad una misura compresa tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di € 1.000.

Nel caso d’imposta irregolarmente assolta dal cedente/prestatore, il cessionario/committente non è tenuto all’assolvimento dell’imposta ma è punito con la sanzione da € 250 a € 10.000. Il cedente/prestatore è obbligato solidale per la sanzione. Rimane fermo il diritto di detrazione, in costanza dei requisiti di legge, in capo al cessionario/committente. Tale disposizione non opera e il cessionario/committente è punito con la sanzione dal 90% al 180% dell’imposta, con un minimo di € 500, quando l’applicazione dell’imposta nel modo ordinario anziché mediante l’inversione contabile è stata determinata da intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole, senza possibilità di recupero dell’imposta.

Se il cedente/prestatore emette, in assenza dei requisiti prescritti, una fattura senza IVA con applicazione del reverse charge, e il cessionario/committente ha, a sua volta, applicato indebitamente l’inversione contabile, la sanzione a carico del cedente/prestatore varia da € 250 a € 10.000. Il cessionario/committente è obbligato solidale per la sanzione. Rimane fermo il diritto di detrazione, in costanza dei requisiti di legge, ad opera del cessionario/committente. Anche in questo caso il cedente/cessionario è punito con la sanzione dal 90% al 180% dell’imposta con un minimo di € 500, quando l’applicazione dell’imposta mediante l’inversione contabile anziché nel modo ordinario è determinata da intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole, senza possibilità di recupero dell’imposta.

Se il cessionario o committente applica per errore l’inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell’imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette.

Nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, è prevista una sanzione compresa tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di € 1.000. L’imposta deve essere pagata dal cedente/prestatore per l’intero ammontare indicato in fattura.


In questa sede vedremo le nuove modifiche apportate all’impianto sanzionatorio dei sostituti d’imposta e alle violazioni in materia di versamenti e compensazioni.

In caso di omessa dichiarazione la sanzione varia dal 120% al 240% delle ritenute non versate, con un minimo di € 250. Se le ritenute non dichiarate sono state comunque versate, la sanzione varia da € 250 a € 2.000, applicandosi la sanzione aggiuntiva di € 50 per ogni percipiente non indicato nel modello 770.

Se la dichiarazione è presentata entro il termine per l’invio di quella per l’anno successivo e comunque prima dell’inizio di un accertamento, la sanzione è dimezzata, e varia quindi dal 60% al 120% delle imposte, con un minimo di € 200, applicandosi la sanzione ridotta alla metà di € 25 per ogni percipiente non indicato. Se le ritenute non dichiarate sono state versate, la sanzione varia da € 150 a € 500.

In presenza di dichiarazione infedele, se dalla dichiarazione risulta che l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarate è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione dal 90% al 180% delle ritenute non versate, con un minimo di € 250. Se le ritenute, benché non dichiarate, sono state comunque versate, la sanzione varia da € 250 a € 2.000. Anche in questo caso si applica la sanzione di € 50 per ogni percipiente non indicato nel modello 770.

La sanzione è aumentata della metà, dal 135% al 270%, quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Fuori dalle ipotesi di aumento, la sanzione è ridotta di 1/3, dal 60% al120%, quando le ritenute non versate sono inferiori al 3%delle ritenute riferibili all’eccedenza tra dichiarato e accertato e comunque complessivamente inferiori a € 30.000.

In presenza di mancata applicazione o di omesso versamento delle ritenute sarà necessario delineare i nessi tra la violazione di omessa applicazione della ritenuta e quella da omesso versamento. In particolare, se il sostituto non applica né versa la ritenuta, si ritiene sia operante la sola sanzione del 30% da omesso versamento, assorbente, in quanto più grave, quella da mancata applicazione della stessa. Viceversa, se il sostituto versa la ritenuta senza averla previamente applicata, è applicabile la sanzione del 20%.

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica una sanzione di € 100, nel limite massimo per ogni sostituto d’imposta di € 50.000. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, continua a non essere applicabile la sanzione se la trasmissione avviene entro i 5 giorni successivi alla scadenza. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termine, la sanzione è ridotta a 1/3, con un massimo di € 20.000.

In materia di versamenti a mezzo F24 chi non li esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione è ridotta al 15%. Fatta salva l’applicazione del ravvedimento operoso, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari all’1% per ciascun giorno di ritardo.

L’utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistente, in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, è sanzionato nella misura del 30% del credito utilizzato, salva l’applicazione di leggi speciali. L’utilizzo di crediti inesistenti per il pagamento di somme dovute, intendendosi per crediti inesistenti quelli che mancano in tutto o in parte e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante la liquidazione automatica della dichiarazione, comporta la sanzione dal 100% al 200% della misura del credito stesso, con preclusione agli istituti di definizione agevolata.

L’omessa presentazione del modello F24 “a zero”, contenente i dati relativi all’eseguita compensazione, è soggetta alla sanzione di € 100. Tale sanzione, indipendentemente dal ravvedimento operoso, è ridotta a € 50se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.

TABELLA DI RIEPILOGO

Dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale attività produttive

Fattispecie

Regime sanzionatario

Situazione attuale

D.Lgs n. 158/2015

 

 

Omessa presentazione dichiarazione con imposte dovute

Dal 120% al 240% imposte con minimo di 500.000 lire. Con possibilità di raddoppio per soggetti obbligati alle scritture contabili Dal 120% al 240% imposte con un minimo di 250 euro. Con possibilità` di raddoppio per soggetti obbligati alle scritture contabili
Dal 60% al 120% con un minimo di 200 euro se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva e comunque prima che il contribuente abbia avuto conoscenza formale di qualunque attività amministrativa di accertamento
 

 

 

 

Omessa presentazione dichiarazione senza imposte dovute

Da 500.000 a 2 milioni di lire. Con possibilità di raddoppio per soggetti obbligati alle scritturecontabili Da 250 euro a 1.000euro. Con possibilità di raddoppio per soggetti obbligati alle

scritture contabili.

Da 150 euro a 500 euro se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva e comunque prima che il contribuente abbia avuto conoscenza formale di qualunque attività amministrativa di accertamento. Con possibilità di raddoppio per soggetti

obbligati alle scritture contabili.

 

 

 

 

 

 

Infedele dichiarazione per minori imposte o maggiori crediti dichiarati od indebite detrazioni e/o deduzioni anche se attribuite in sede di ritenuta alla fonte

Dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza del credito. Dal 90% al 180% della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato.
La sanzione è ridotta di 1/3 ove lamaggiore imposta od il minor credito siano inferiori al 3% dell’imposta e delcredito dichiarati e, comunque, complessivamente inferiori a 30.000 euro. La medesima riduzione trova applicazione anche ove gli errori derivino da errata imputazione temporale di elementi positivi o negativi a condizione che gli elementi positivi abbiano già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente; ove non vi sia alcun danno per l’erario si applica la sanzione di 250euro.
La sanzione è incrementata del 50%ove la violazione sia effettuata tramite utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante raggiri o artifici, condotte simulatorie o fraudolente.
Omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, od indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità non sussistenti La sanzioni di cui al rigo precedente è incrementata del10%. La maggiorazione non trova applicazione se il maggior reddito non è superiore del 10% a quello dichiarato Ipotesi eliminata
 

 

Omessa presentazione degli studi di settore

La sanzione per infedele dichiarazione viene incrementata del 50%, a seguito mancata presentazione studio di settore nonostante sollecito Agenzia entrate. Non trova applicazione se il maggior reddito non è superiore del 10% a quello dichiarato Ipotesi eliminata
 

 

 

Rettifica valore normale prezzi di trasferimento

Trova applicazione la sanzione per infedele dichiarazione a meno che il contribuente non produca la specifica documentazione considerata idonea a consentire il riscontro della conformità dei prezzi praticati al valore normale. L’esclusione opera a condizione che il contribuente abbia informato l’Amministrazione finanziaria tramite la presentazione di apposita comunicazione secondo le modalità ed i termini specificatamente previsti. Ipotesi invariata
Nell’ipotesi in cui le violazioni di omessa dichiarazione od infedele dichiarazione attengano a fattispecie reddituali estere Incremento di 1/3 delle sanzioni di omessa o infedele dichiarazione, limitatamente alle imposte o maggiori imposte derivanti dal reddito estero Ipotesi invariata
 

Omessa o infedele dichiarazione redditi locazione immobili abitativi

Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione si applicano in misura raddoppiata. Disposizione

contenuta nell’art. 3 del

D.L. 14 marzo 2011, n. 23

Ipotesi trasposta all’interno dell’art. 1 del D.Lgs n.471/1997.

Dichiarazione dei sostituti d’imposta

Fattispecie

Regime sanzionatario

Situazione attuale

D.Lgs n. 158/2015

 

 

Omessa presentazione dichiarazione

Dal 120% al 240% ritenute non versate con un minimo di 500.000 lire. Dal 120% al 240% ritenute non versate con un minimo di 250 euro.
Dal 60% al 120% con un minimo di 200 euro, se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva e comunque prima che il contribuente abbia avuto conoscenza formale di qualunque attività amministrativa di accertamento.
 

 

 

Dichiarazione di un ammontare di compensi, interessi ed altre somme inferiore a quanto accertato

Dal 100% al 200% delle ritenute non versate, con un minimo di 500.000 lire. Dal 90% al 180% dell’importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di 250 euro.
La sanzione è ridotta di 1/3 ove l’ammontare delle ritenute non versate sia inferiore al 3% delle ritenute riferibili ai compensi, interessi ed altre somme dichiarate e, comunque,inferiore a 30.000 euro.
La sanzione è incrementata del 50%ove la violazione sia effettuata tramiteutilizzo documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante raggiri o artifici, condotte simulatorie o fraudolente.
 

Versamento integrale delle ritenute nonostante l ’omessa dichiarazione

Sanzione da 500.000 a 4 milioni di lire Sanzione da 250 euro a 2.000 euro.
Sanzione da 150 euro a 500 euro se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva
 

 

Mancata indicazione percipienti

Sanzione di 100.000 lire per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione Sanzione di 50 euro per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione
Sanzione di 25 euro per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva
 

 

Rettifica valore normale prezzi di trasferimento da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties ed interessi che eccede il valore normale

Ipotesi precedentemente non prevista Trova applicazione la sanzione prevista per la dichiarazione di un ammontare di compensi, interessi ed altre somme inferiore a quanto accertato. La sanzione non viene comminata ove il contribuente consegni, nel corso dell’accesso, ispezione o altra attività istruttoria la specifica documentazione considerata idonea a consentire il riscontro della conformità dei prezzi praticati al valore normale. L’esclusione opera a condizione che il contribuente abbia informato l’Amministrazione finanziaria tramite la presentazione di apposita comunicazione secondo le modalità ed i termini specificatamente previsti.

Viene, inoltre, introdotta (nuovo art. 2) la seguente definizione di ritenute non versate: “la differenza tra l’ammontare delle maggiori ritenute accertate e quelle liquidabili in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del D.P.R. n. 600/1973”.

Dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto

Fattispecie

Regime sanzionatorio

Situazione attuale

D.Lgs n. 158/2015

 

 

 

Omessa presentazione dichiarazione

Dal 120% al 240% del tributo dovuto. La sanzione non può essere inferiore a 500.000 lire Dal 120% al 240% del tributo dovuto con un minimo di 250 euro.
Dal 60% al 120% con un minimo di200 euro, se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva e comunque prima che il contribuente abbia avuto conoscenza formale di qualunque attività amministrativa di accertamento.
Omessa presentazione:

1) dichiarazione da parte di soggetto che effettua esclusivamente operazioni per i quali l’imposta non è dovuta;

2) dichiarazione di cui al D.L. 30/08/1993, n. 331, art. 50, comma 4;

3) acquisti intracomunitari soggetti ad imposta e ogni altro caso in cui non vi è debito di imposta

Sanzione da 500.000 a 4 milioni di lire Sanzione da 250 euro a 2.000 euro
Sanzione da 150 euro a 1.000 euro se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva e comunque prima che il contribuente abbia avuto conoscenza formale di qualunque attività amministrativa di accertamento
 

 

 

 

 

Infedele dichiarazione

Dal 100% al 200% delle differenza derivante tra l’imposta dovuta o il credito spettante e l’imposta/credito indicati. Dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato
La sanzione è ridotta di 1/3 ove la maggiore imposta o la minore eccedenza accertata sia complessivamente inferiore al 3% dell’imposta, dell’eccedenza deducibile o rimborsabile e, comunque, inferiore a 30.000 euro.
La sanzione è incrementata del 50%ove la violazione sia effettuata tramite utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante raggiri o artifici, condotte simulatorie o fraudolente.
Omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, od indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità non sussistenti La sanzioni di cui al rigo precedente è incrementata del 10%. La maggiorazione non trova applicazione se la maggiore imposta non è superiore del 10% a quella dichiarata Ipotesi eliminata
 

 

Omessa presentazione degli studi di settore

La sanzione per infedele dichiarazione vieneincrementata del 50%, a seguito di mancata presentazione studio di settore nonostante il sollecito dell’Agenzia delle entrate, se la maggiore imposta non è superiore del 10% a quella dichiarata Ipotesi eliminata
 

Ottenimento rimborso IVA non dovuto

Sanzione dal 100% al 200%della somma non spettante Sanzione del 30% del credito rimborsato ove si chieda a rimborso l’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, in assenza degli specifici presupposti di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972
Omessa presentazione Dichiarazione inizio, variazione, cessazione attività o presentazione con dati incompleti o inesatti, nonché chi presenta la comunicazione di cui all’art. 74-quinquies, comma 1 D.P.R. n. 633/1972 con indicazioni incomplete o inesatte Sanzione da 1 milione a 4 milioni di lire. La sanzione è ridotta a 1/5 del minimo ove l’obbligato proceda alla regolarizzazione entro 30giorni dall’invito dell’ufficio Sanzione da 500 euro a 2.000 euro. La sanzione è ridotta a 1/5 del minimo ove l’obbligato proceda alla regolarizzazione entro 30 giorni dall’invito dell’ufficio.