Prestazioni rese dagli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001

Con la circolare 19/E del 1° giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo chiarimenti su detrazioni per spese sanitarie, carichi di famiglia, agevolazioni per disabili e interventi di recupero del patrimonio abitativo e di riqualificazione energetica.
In sintesi la principali novità:

Prestazioni rese dagli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001

La Circolare n. 39/E/2010 ha ammesso la detrazione per le spese sostenute in relazione alle prestazioni sanitarie rese da figure professionali di cui all’art.3 del D.M. 29 marzo 2011, purché effettuate con prescrizione medica. Data l’evoluzione delle professioni sanitarie ed essendo riscontrata per quest’ultime una progressiva autonomia ed assunzione di responsabilità dirette dei professionisti e soprattutto per il fatto che la natura sanitaria di una prestazione non può essere definita sulla base del fatto che la stessa sia erogata a seguito di una prescrizione medica, il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 maggio 2002 non prevede più l’obbligo della prescrizione medica ai fini dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.
Tenuto conto di ciò, nella Circolare si ritiene che possano essere ammesse alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel Decreto Ministeriale 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione, tuttavia, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
Le professioni di cui trattasi, sono le seguenti:
a) podologo;
b) fisioterapista;
c) logopedista;
d) ortottista – assistente di oftalmologia;
e) terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
g) terapista occupazionale;
h) educatore professionale.