Per i percettori di Aspi, Naspi e Discoll,le sanzioni per mancata partecipazione alle iniziative di sostegno o mancata accettazione dell’offerta di lavoro Circolare INPS 224-2016
La circolare ricorda che gli obblighi a carico dei lavoratori comprendono:
- partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
- partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- accettazione di congrue offerte di lavoro.
Va evidenziato in particolare che in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative , o di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua di cui all’articolo 20, comma 3, lettera c), si ha la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
Le sanzioni verranno applicate dall’INPS a seguito della trasmissione/comunicazione – tramite il sistema informativo unitario delle politiche attive di cui all’art. 13 del Decreto legislativo n. 150 del 2015 – dei provvedimenti adottati dai Centri per l’Impiego.
Contro tali provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego il lavoratore può proporre ricorso all’ANPAL, che provvede ad istituire un apposito Comitato con la partecipazione delle parti sociali.
Il documento INPS fornisce inoltre le istruzioni applicative in merito alle novità introdotte con l’art. 2, comma 1 lett. e), del decreto legislativo 24 settembre 2016 n. 185 sul calcolo della durata della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori “turismo” e “stabilimenti termali”, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016 e riporta in tabelle le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, interessate dalla normativa.