Art. 67, c.1, lett. l) TUIR: redditi diversi e obblighi contrattuali

L’articolo 67, comma 1, lettera l) del TUIR inquadra come “redditi diversi” i compensi percepiti “dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere” (unitamente ai redditi occasionali di lavoro autonomo). In pratica, rientrano in questa categoria tutti i corrispettivi erogati a fronte di patti aventi per oggetto impegni del lavoratore, ad esempio:

  • Patto di non concorrenza post-rapporto: compenso per l’obbligo di non esercitare attività concorrenti (obbligo di “non fare”).
  • Accordi di riservatezza o segretezza: compensi per l’impegno a non divulgare know-how o informazioni aziendali (obbligo di “non fare”).
  • Accordi di loyalty o permanenza: somme per l’impegno a svolgere prestazioni aggiuntive (obbligo di “fare”) o a consentire determinate azioni (obbligo di “permettere”).
    Queste somme sono tassate come redditi diversi con ritenuta a titolo d’imposta del 20% (art. 25 DPR 600/1973) e non concorrono alla base contributiva.

Va osservato che la lettera l) non si applica, in generale, alle erogazioni riconducibili direttamente al rapporto di lavoro dipendente. Infatti, per principio consolidato (anche nella prassi ministeriale) “tutte le somme percepite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, comprese quelle che derivano da transazioni di qualunque tipo, sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente”. In altre parole, se il pagamento transattivo estingue pretese retributive, TFR, preavviso, straordinari o analoghe indennità di fine rapporto, rientra nel reddito di lavoro dipendente (ordinario o a tassazione separata) e non nella fattispecie dell’art.67(1)(l).

Quando rientra nei redditi di lavoro dipendente

In genere tutte le somme erogate a titolo di transazione poste in relazione al rapporto di lavoro sono considerate redditi di lavoro dipendente. Ciò vale sia per accordi conclusi in costanza di rapporto sia alla sua cessazione. L’Agenzia delle Entrate ribadisce che, a norma dell’art. 51 TUIR, “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti in relazione al rapporto di lavoro”, ivi comprese quelle derivanti da transazioni. Ad esempio:

  • Transazioni per crediti retributivi o TFR: se un accordo transattivo chiude controversie su ferie non godute, arretrati, TFR o liquidazione, l’intera somma è reddito di lavoro dipendente. Normalmente viene tassata separatamente (applicando le aliquote medie) ai sensi dell’art. 17 TUIR, come una indennità di fine rapporto.
  • Conciliazioni su licenziamento illegittimo: Cassazione e Agenzia hanno chiarito che le somme riconosciute in sede transattiva dopo impugnativa di un licenziamento illegittimo sono “altre indennità” di fine rapporto e vanno tassate come il TFR (imposta separata).

In sintesi, quando il pagamento transattivo sostituisce o integra compensi propri del rapporto di lavoro (anche attraverso rinunce a retribuzioni o diritti di servizio), si inquadra nel reddito di lavoro dipendente. Anche clausole occasionali (ad es. premio di fedeltà, incentivi all’esodo, risarcimenti concordati) si considerano parte del reddito dipendente, secondo l’“onnicomprensività” dell’art.51.

Quando rientra nei redditi diversi (art. 67 l)

Al contrario, ricadono in “redditi diversi” ex art. 67 l) i compensi corrisposti a fronte di impegni aggiuntivi rispetto al rapporto di lavoro. Tipici esempi sono:

  • Clausole di non concorrenza post-rapporto: il compenso per l’obbligo di non svolgere attività concorrenti dopo la cessazione rientra in art.67 l) (obbligo di non fare). Di norma queste somme sono escluse dalla contribuzione previdenziale e subiscono la ritenuta 20%.
  • Accordi di riservatezza/solleciti extralegali: se il lavoratore percepisce una somma per impegnarsi a non fare pressioni legali, a non diffondere informazioni o a non intraprendere determinate azioni, il corrispettivo può essere reddito diverso (sempre con ritenuta 20%). Tuttavia, la qualificazione non è automatica: la Cassazione ha precisato che se la somma corrisponde, in realtà, alla rinuncia a un diritto patrimoniale (ad es. un credito del lavoratore) e non a un vero obbligo nuovo, deve valere la causa reale dell’operazione.
  • Compensi per obblighi di fare o permettere: più rari in ambito dipendente, ma verrebbero in considerazione somministrazioni di prestazioni ulteriori (p.es. consulenze post-rapporto, autorizzazioni di terzi, ecc.) pattuite come corrispettivo aggiuntivo. Anche questi, in linea di principio, ricadrebbero in art.67l).

Ad ogni modo, tutti i redditi diversi previsti dall’art. 67(1), lett. l) scontano la tassazione con ritenuta del 20% e non sono assoggettati a contributi. La distinzione finale dipende dunque dalla natura dell’impegno: se esso esula dal normale espletamento del servizio (ad esempio, obblighi di non concorrenza o impegni post-rapporto), si rientra in art. 67 l); se invece il versamento è riconducibile a prestazioni lavorative pregresse (arretrati, TFR, indennità di mancato preavviso ecc.), si tratta di reddito da lavoro dipendente.

Principali interpretazioni giurisprudenziali

La Corte di Cassazione ha affermato principi chiave:

  • Accordi post-licenziamento: nella sent. n. 11634/2019 la Cassazione ha stabilito che le somme erogate in sede di transazione in cambio della rinuncia a proseguire il giudizio sul licenziamento illegittimo sono da considerarsi “altre indennità” di fine rapporto e quindi tassate separatamente come il TFR. Il contribuente aveva erroneamente qualificato tali somme come redditi diversi, ma la Cassazione ha confermato che esse seguono la tassazione dell’art. 17 TUIR (media aliquote) proprio perché derivano dalla cessazione del rapporto.
  • Rinuncia a pretese giuridiche: nella sent. n. 20316/2021 la Cassazione (richiamata da A.E. e dottrina) ha analizzato un caso di transazione tra banca e socio azionista. Essa ha escluso che le somme corrisposte per la rinuncia a un diritto (in quel caso il diritto di opzione) costituissero corrispettivo di un obbligo di non fare ricadente in art.67. Al contrario, la Corte ha qualificato l’operazione come cessione di diritti patrimoniali, imponibile invece come plusvalenza finanziaria (art. 67(1), lett. c-bis)escalar.it. Questo orientamento implica che non si può eludere il regime fiscale originario semplicemente considerandola “transazione per obbligo”: bisogna guardare alla causa reale. Applicando il ragionamento alla materia lavoristica, se la somma corrisponde in sostanza all’estinzione di un credito del lavoratore (reattivo), la qualificazione resta salari o altri redditi di fine rapporto, non redditi diversi.

In sintesi, la giurisprudenza suggerisce di non generalizzare: un pagamento a seguito di transazione può essere rientrato come reddito di lavoro dipendente (ordinario o separato) se è riconducibile a posizioni lavorative, mentre è reddito diverso (per obblighi) solo se corrisponde davvero ad un impegno autonomo e aggiuntivo rispetto al rapporto.

Prassi e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito la distinzione suesposta:

  • Transazioni e reddito di lavoro: con la ris. n. 344/E/2022 si conferma che “tutte le indennità e le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, comprese quelle derivanti da transazioni di qualunque tipo, sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente”. In quel caso l’Ufficio ha chiarito che somme versate per chiudere contenziosi su compensi tecnici percepiti dai dipendenti concorrono interamente al reddito di lavoro, senza ipotesi di tassazione separata. Il principio richiama la circolare 326/1997 del M.F. (secondo cui le transazioni, anche novative, in costanza o cessazione di rapporto formano reddito da lavoro).
  • Somme con rapporto ancora in corso: nell’interpello 343/E/2022 l’Agenzia ha precisato che, se in sede di conciliazione il rapporto prosegue senza soluzione di continuità, le somme corrisposte non sono imputabili a cessazione del rapporto e dunque non godono del regime separato. In tal caso, la transazione novativa che chiude una vertenza su retribuzioni arretrate è da considerare reddito di lavoro dipendente ordinario (soggetto a tassazione ordinaria in busta paga).
  • Sommario per obblighi: al contrario, con la risp. n. 4/E/2025 l’Agenzia ha confermato che somme pagate a titolo di “indennizzo per scioglimento consensuale di un contratto” in ragione della compensazione di obblighi precedentemente assunti, costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67(1), lett. l) e dunque subiscono la ritenuta del 20%. Qui si riconosce esplicitamente che se l’accordo transattivo è volto a ricompensare impegni di non fare o fare, l’imposizione è quella tipica dei redditi diversi.

In conclusione, la prassi amministrativa insiste nel tenere separata l’imposizione: tassazione ordinaria (o separata ex art. 17) per i proventi collegati al rapporto di lavoro, redditi diversi per gli obblighi aggiuntivi. La scelta della categoria reddituale dipende pertanto dall’oggetto negoziale dell’accordo: va valutato se si tratta di mero pagamento di competenze/paghe o di compenso per un vincolo aggiuntivo (ad es. non concorrenza, riservatezza, ecc.).

Tabella riassuntiva

Tipologia di sommaCategoria redditualeRegime fiscale
Somme per transazione che sostituiscono competenze, TFR, ferie, straordinariReddito di lavoro dipendenteTassazione ordinaria (busta paga) o separata (art.17, con aliquote medie)
Somme per rinuncia a vertenza su licenziamento illegittimoReddito di lavoro dipendenteTassazione separata (come TFR)
Somme derivanti da transazione in costanza di rapporto (continua occupazione)Reddito di lavoro dipendenteOrdinaria (art.51 TUIR)
Indennità per patto di non concorrenza post-rapportoRedditi diversi (obbligo di non fare)Ritenuta 20% (art.25 DPR 600/73)
Compensi per patto di riservatezza o clausola di riservatezzaRedditi diversi (obbligo di non fare)Ritenuta 20%
Compensi per rinnovo esecutivo di prestazioni straordinarie (obbligo di fare)Redditi diversi (obbligo di fare)Ritenuta 20%
Pagamento per rinuncia di diritto di opzione su partecipazioni (es. azioni)Plusvalenza finanziaria (lett. c‑bis)Imposta sostitutiva 12,5% (Cass. 20316/2021)
Qualsiasi compenso in cambio di obbligo legale (e.g. rinuncia ad azioni giudiziarie)dipende dal caso concreto: se la causa è rinuncia di diritto, spesso si ricade in plusvalenza (v. sopra), non in obblighi di tipo “non fare”

Fonti: normativa e prassi (Agenzia Entrate risp. 344/2022, 343/2022, 4/2025; circ. MF 326/1997), giurisprudenza (Cass. n.11634/2019; n.20316/2021)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *