Il nuovo rapporto di lavoro può essere a tempo determinato, indeterminato, a tempo pieno e part-time
Che sia assunzione nel settore privato o da parte di una società di somministrazione, se donna priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi è concessa, a beneficio di chi assume, la fruizione di uno sconto del 50% sui contributi INPS e INAIL (art. 4, c.11 della L. 92/2012).
In questo caso non serve la disoccupazione, è sufficiente che la donna non abbia svolto nel periodo precedente l’assunzione:
lavoro subordinato di almeno 24 mesi
un’attività di lavoro autonomo non superiore a 4.800
lavoro parasubordinato dal quale il reddito non sia superiore al minimo annuale escluso da imposizione fiscale di 8.000 euro.
Per l’azienda è consigliabile farsi rilasciare dalla lavoratrice un’apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
Per determinare il diritto agli incentivi, si sommano i periodi di attività in favore dello stesso soggetto sia con lavoro subordinato che somministrato; non si cumulano, invece, le prestazioni in somministrazione effettuate dalla stessa lavoratrice nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro. Tra gli utilizzatori non devono sussistere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti (rapporti di collegamento o controllo).
Una volta accertati i requisiti, l’assunzione può avvenire sia a tempo determinato che indeterminato, a tempo pieno e anche part-time; è, inoltre, ammessa l’agevolazione anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L’incentivo contributivo a cui ha diritto il datore lavoro consiste in uno sconto del 50% sui contributi a suo carico per un periodo pari a 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato, 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato (comprese le proroghe) e complessivi 18 mesi, in caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a indeterminato entro i primi 12 mesi.
Con riferimento al contratto di somministrazione, l’agevolazione è trasferita in capo all’utilizzatore ed è fruibile anche quando il lavoratore sia in attesa di assegnazione; nel qual caso, la riduzione viene calcolata in relazione ai contributi dovuti sull’indennità di disponibilità.
L’assunzione può essere effettuata solo nel rispetto dei principi generali sanciti dall’art. 31 del DLgs. 150/2015 ed in presenza della regolarità contributiva di cui art. 1, commi 1175-1176 della L. 296/2006.
Inoltre, è utile ricordare che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita dell’incentivo in riferimento al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Il beneficio non è soggetto alla regola del “de minimis”, ma subordinato alla verifica dell’incremento occupazionale (ULA).
Cosa deve fare il datore di lavoro con inps e inail:
Inps (circolare INPS n. 111/2013, messaggi INPS nn. 12212/2013 e 6319/2014):
Il datore di lavoro inoltra istanza all’INPS con modulo on-line “92-2012” presente nel “Cassetto previdenziale aziende”.
Acquisita la comunicazione, l’Inps assegna il codice “2H”.
In UniEmens, tale assunzione agevolata è indicata con codice 55 in “TipoContribuzione” (lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11 della Legge n. 92/2012”).
Inail
Lo sgravio è segnalato indicando l’importo delle retribuzioni parzialmente esenti con il codice V, W, X, Y, a seconda che si tratti di assunzione a termine, trasformazione, proroga o assunzione a tempo indeterminato.