Il termine è perentorio e la domanda tardiva non ha efficacia
A fine mese scade il termine perentorio per la presentazione all’INPS della richiesta di riduzione dei contributi previdenziali da parte dei soggetti che usufruiscono del regime forfetario ex L. 190/2014.
La riduzione:
– è limitata agli imprenditori individuali iscritti alle Gestioni degli artigiani e commercianti (con esclusione dei lavoratori autonomi iscritti, a fini previdenziali, alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 oppure alle Casse professionali private);
– ammonta al 35% della contribuzione ordinariamente dovuta alle predette Gestioni (sia sul minimale sia sul reddito eccedente).
Per l’accredito della contribuzione, trova applicazione l’art. 2 comma 29 della L. 335/95, con riferimento alla Gestione separata INPS; conseguentemente, il pagamento di un importo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti, ridotte del 35%) sul minimale di reddito (per il 2018, pari a 15.710 euro), attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.
A livello operativo, i “forfetari” già esercenti attività d’impresa al 31 dicembre 2017, che aderiscano per la prima volta all’agevolazione contributiva, hanno l’onere di:
– compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti dell’INPS, oppure, per coloro che, pur esercitando attività d’impresa, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le Gestioni autonome dell’INPS, il modello cartaceo allegato alla circ. n. 29/2015, da consegnare alla sede INPS competente;
– presentare tale modello entro il prossimo 28 febbraio (termine che, essendo fissato a pena di decadenza, va rispettato anche nei casi in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo).
Con la recente circ. INPS 12 febbraio 2018 n. 27 è stato confermato che, per i soggetti che hanno già aderito all’agevolazione contributiva nel 2017, la stessa si applicherà anche nel 2018, ove permangano i requisiti necessari e non sia prodotta espressa rinuncia.
Se la domanda è presentata oltre detto termine, l’accesso all’agevolazione è precluso per l’anno in corso e dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo; in tal caso, l’agevolazione sarà concessa dal 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.
I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2018 aderendo al regime agevolato, per utilizzare l’agevolazione contributiva, devono presentare:
– la domanda in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti;
– con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS.
Se il regime cessa, l’agevolazione viene meno dall’anno successivo
Considerato che il presupposto fondamentale per applicare l’agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali, nell’ipotesi in cui detto regime cessi (volontariamente, a seguito di esercizio dell’opzione per il regime ordinario, oppure involontariamente, per la perdita dei requisiti d’accesso o la verifica di una delle cause ostative), anche l’agevolazione contributiva viene meno a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento (opzione o fuoriuscita).
Qualora il regime cessi per effetto dell’accertamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della sua illegittima fruizione, l’agevolazione contributiva viene meno retroattivamente, a partire dall’anno per il quale è stata accertata l’assenza dei presupposti per il regime forfetario.
La cessazione dell’agevolazione determina:
– ai fini previdenziali, l’applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento della contribuzione dovuta;
– in ogni caso, l’impossibilità di fruire nuovamente dell’agevolazione contributiva, ancorché il medesimo contribuente torni ad applicare il regime agevolato.