Qualche giorno fa l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello UNICO 2014 con il nuovo quadro RW.
Dovrà essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.
Questi importi vengono utilizzati o per la determinazione dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (IVAFE).
Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta, indipendentemente dal valore complessivo degli stessi; questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito.
Anche le istruzioni al modello UNICO, quindi, confermano che, rispetto alla disciplina precedente, ora il modulo RW riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e degli investimenti all’estero detenuti nel periodo d’imposta. Pertanto, sarà necessario compilare il modulo anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta (diversamente da prima quando la sezione II del “vecchio” modulo RW non andava compilata in caso di disinvestimenti).
Qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero è tenuto alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell’intestatario, come nel caso di amministratori di società. Anche con la nuova disciplina, resta fermo che il modulo RW non deve essere compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti. Inoltre, scatta l’esonero per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
Ad ogni modo, in caso di errata compilazione del modulo RW per la liquidazione delle patrimoniali da parte di un soggetto non esonerato dal monitoraggio fiscale, possono essere applicate le sanzioni previste dall’art. 5 del DL 167/90.
Le sanzioni sono state notevolmente ridotte rispetto al 2012:
Il nuovo art. 5 del DL 167/90 in vigore dal 4.9.2013 infatti prevede che nel caso in cui il modulo RW sia presentato entro 90 giorni dal termine, si applica la sanzione di 258,00 euro.
Codice tributo per il modello F24
Il codice tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni sia il codice 8911 “Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’IRAP e all’IVA – ravvedimento operoso”, dal momento che non sono stati istituiti codici tributari ad hoc per le violazioni riguardanti il modulo RW.
VIOLAZIONI RELATIVE AL PERIODO D’IMPOSTA 2012
Laddove si proceda all’integrazione della dichiarazione, la procedura di ravvedimento operoso comporta che, entro il 30.9.2014 devono essere corrisposte:
– le sanzioni legate alla dichiarazione (32,00 euro, cioè un ottavo della sanzione minima prevista dall’art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97), nonché le sanzioni correlate al quadro RW (un ottavo del 3% ovvero del 6% di quanto non evidenziato nel quadro in questione).
– La sanzione prevista per infedele dichiarazione dal 100% al 200% della maggiore imposta, aumentata di un terzo se l’infedeltà riguarda redditi prodotti all’estero – con riduzione ad un ottavo
VIOLAZIONI ANTECEDENTI IL PERIODO D’IMPOSTA 2012
Presentazione della dichiarazione integrativa
Laddove siano state commesse delle violazioni afferenti periodi di imposta precedenti rispetto al 2012, essendo ormai decorso il termine per l’effettuazione del ravvedimento operoso, la presentazione delle dichiarazioni avviene mediante l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2 co. 8 del DPR 322/98.
Il contribuente deve attendere la contestazione delle sanzioni da parte dell’ufficio, ossia:
• se non sono dovute imposte, della sanzione prevista dall’art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97 (da 258,00 euro a 2.065,00 euro);
• se risultano maggiori imposte dovute, della sanzione prevista dall’art. 1 co. 2 del DLgs. 471/97,
aumentata di un terzo ai sensi del successivo co. 3 (dal 133 al 266%);
• nonché, in entrambi i casi, della sanzione prevista dall’art. 5 del DL 167/90. ( dal 3 al 15% degli importi non dichiarati nel modello RW ovvero dal 6 al 30% se gli investimenti sono effettuati in Paesi black list).
Dichiarazioni omesse per gli anni pregressi al periodo d’imposta 2012
Nel caso di dichiarazioni omesse, infine, al contribuente è inibita la possibilità di presentare le dichiarazioni integrative.
L’Agenzia delle Entrate irroga le sanzioni:
• se non sono dovute imposte, la sanzione prevista dall’art. 1 co. 1, secondo periodo, del DLgs. 471/97 (da 258,00 euro a 2.065,00 euro);
• se risultano maggiori imposte dovute, la sanzione prevista dall’art. 1 co. 1, primo periodo, del DLgs. 471/97 aumentata di un terzo ai sensi del successivo co. 3 (dal 160 al 320%);
• nonché, in entrambi i casi, la sanzione prevista dall’art. 5 del DL 167/90.
Definizione agevolata delle sanzioni
Si precisa come le sanzioni indicate nei precedenti paragrafi possono essere definite in forma agevolata, usufruendo delle riduzioni previste dall’art. 16 co. 3 del DLgs. 472/97 ( pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi previste per ciascun tributo).