Ex minimi: l’Iva in dichiarazione

Chi è uscito dai minimi nel 2012 dovrà indicare l’Iva a credito nel mod. Iva 2013

I contribuenti che ad inizio 2012 sono usciti dal regime dei minimi hanno effettuato la rettifica dell’Iva a proprio favore. L’Iva a credito così determinata deve essere indicata nella Dichiarazione Iva 2013 al rigo VF56.

Uscita dal regime agevolato – Nei confronti dei contribuenti che sono usciti dal regime dei minimi nel 2012, si sono applicate le regole IVA ordinarie per tutto il 2013 e, di conseguenza, sono passati da un regime che prevedeva un imposta non applicata sulle operazioni attive, e non detraibile in relazione agli acquisti, a un sistema in cui, al contrario, le predette operazioni rilevano ai fini dell’IVA.

Rettifica Iva – L’uscita ha determinato la rettifica dell’Iva in quanto la detrazione dell’imposta relativa ai beni e ai servizi è modificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Beni e servizi acquistati durante il regime dei minimi sono stati acquistati senza avere il diritto alla detrazione Iva, in quanto le operazioni effettuate dai contribuenti minimi non avevano addebito di Iva. Con la fuoriuscita dal regime dei minimi, il regime Iva è cambiato, pertanto è stato necessario effettuare la rettifica. Tale obbligo è stato indicato anche dal legislatore il quale ai sensi dell’art. 1, comma 101, Finanziaria 2008, aveva sancito che la rettifica della detrazione IVA deve essere effettuata: “pure in caso di passaggio, anche per opzione, al regime ordinario nella dichiarazione annuale relativa all’anno dal quale trova applicazione tale regime, tenendone conto nel versamento a saldo dell’imposta relativa a tale anno”.

Oggetto della rettifica – La rettifica riguarda due tipologie di beni e servizi. La prima corrisponde ai beni non ammortizzabili e ai servizi non ancora ceduti o utilizzati al momento del cambio di regime. La seconda riguarda i beni ammortizzabili per i quali, all’atto del cambio, non è ancora decorso il periodo di sorveglianza stabilito dall’articolo 19-bis-2 del DPR 633/1972. Per i beni ammortizzabili, la rettifica è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi (ossia cinque anni da quello di acquisto o entrata in funzione del cespite elevati a dieci anni per i beni immobili), ed è calcolata con riferimento a tanti quinti (o decimi, per gli immobili) dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del periodo. Si ricorda che deve essere oggetto di rettifica della detrazione dell’Iva anche l’importo a suo tempo detratto sui canoni di leasing anticipati o sui maxicanoni iniziali.

Beni ammortizzabili – Per quanto riguarda, in particolare, i beni ammortizzabili si fa presente che i beni aventi un valore unitario non superiore ad € 516,46 e i beni con coefficiente di ammortamento superiore al 25% sono considerati non ammortizzabili. Gli stessi non sono, pertanto, interessati dalla rettifica, in quanto si considerano implicitamente utilizzati nel primo esercizio di impiego (Circolare Ministeriale n. 73/E/2007). La Circolare n. 7/E/2008 ha precisato, però, che per tali beni la rettifica della detrazione IVA trova applicazione se gli stessi non sono ancora entrati in funzione nel momento di passaggio al nuovo regime, dunque se non è stato ancora dedotto alcun costo.

Indicazione in dichiarazione Iva – La rettifica a favore del contribuente dovrà essere indicata nella Dichiarazione Iva. Per coloro che sono usciti ad inizio 2012 l’indicazione deve avvenire nella Dichiarazione Iva 2013 periodo d’imposta 2012. In particolare l’importo dell’Iva a credito dovrà essere indicato nel quadro VF acquisti al rigo VF56.

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