CORREZIONE ED INTEGRAZIONE DEL MOD. 730/2011

Se il contribuente riscontra errori commessi dal CAF deve darne tempestiva comunicazione allo stesso, affinché questi elabori un Modello 730 “rettificativo”.

Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della originaria dichiarazione sono diverse a seconda se l’integrazione comporta o meno una situazione di maggior favore per il contribuente.

Integrazione della dichiarazione con riferimento esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta.
Se il contribuente si accorge di non avere fornito tutti gli elementi per identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 indicando il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere le medesime informazioni del modello 730 originario, salvo quelle modifiche indicate nel quadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Integrazione della dichiarazione con riferimento sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’ imposta invariata.
Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’ imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In tal caso dovrà indicare il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

  • Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito o un minor debito o un’imposta invariata
    Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) ovvero un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte purché non riguardino i dati dei sostituti), il contribuente può:
  • presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Tale Modello è comunque presentato ad un CAF anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al CAF per il controllo della conformità dell’integrazione effettuata; se l’assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione;
  • presentare un Mod. UNICO 2011 Persone fisiche, utilizzando l’eventuale differenza a credito richiedendone il rimborso. Il Mod. UNICO 2011 Persone fisiche può essere presentato entro il 30 settembre 2011 (correttiva nei termini) ovvero entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).
  • Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito.
    Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il. Mod. UNICO 2011 Persone fisiche:
  • entro il 30 settembre 2011 (correttiva nei termini). In questo caso se dalla integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997(ravvedimento operoso);
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dalla integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997;
  • entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

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